“Giallo” estivo Samb. Colucci e Renzi: “Pagamento disposto con F24 regolarmente quietanzati”

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Nell’ultima puntata di “Un Cuore di Calcio” abbiamo accennato, oltre alle questioni relative allo stadio Riviera delle Palme per quanto riguarda la società A.S. Samb e il colosso Infront, anche ad un passaggio della recente sentenza della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale con la quale si è decisa l’inibizione a 2 mesi per il presidente della Samb Roberto Renzi e per 6 mesi per il consigliere Giuseppe Colucci.

Ci siamo soffermati su un passaggio della sentenza poiché ci è sembrato importante in vista del ricorso presentato dalla stessa Samb al Tar – quindi alla giustizia ordinaria in luogo di quella sportiva che ha condannato la Samb alla Serie D – e che si discuterà la prossima primavera (la Samb in quella sede cercherà un risarcimento danni e, comunque, una rivalutazione dell’operato della scorsa estate in merito al tentativo di pagare i contributi Inps della gestione Serafino con dei crediti Iva di società terze).

Al punto 6 della sentenza il Tribunale Federale si fa riferimento, riportando certo parole degli stessi Renzi e Colucci, di “pagamento disposto con F24 regolarmente quietanzati (presumibilmente dall’Agenzia delle Entrate, ndr) e non scartati dal sistema informatico potesse considerarsi estintivo del debito“.

La quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti“, ha scritto il Tribunale Federale riprendendo quanto già espresso dal Collegio di garanzia del Coni. “Regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere nel caso di specie” è il carico successivo.

E’ probabile che però proprio su questo punto, ovvero sui pagamenti quietanzati, si baserà il futuro dibattimento ordinario.

Qui il Pdf della sentenza e di seguito il passaggio integrale al punto 6: sez-disciplinare-decisione-n-57-tfn-del-22112021

6. A conferma dell’asserita ritualità della compensazione i deferiti adducono anche l’esistenza dei modelli F 24 quietanzati.
La circostanza, a parere del Collegio, è ininfluente.
Gli stessi deferiti, infatti, richiamato il riscontro della Direzione Antifrode INPS all’interpello della Co.Vi.So.C., da cui risulta
l’avvenuto blocco delle segnalate “deleghe di pagamento anomale ”(ed in cui si preannunciano “le azioni volte al recupero dei propri
crediti con le modalità previste dall’ordinamento”: nds), devono ammettere che è rimasta senza risposta la loro richiesta “ se il
pagamento disposto con F 24 regolarmente quietanzati e non scartati dal sistema informatico potesse considerarsi estintivo del
debito” (v. memoria deferiti 18.10.21, pag. 2).
In ogni caso vi è, come ritenuto dal Collegio di garanzia in fattispecie analoga, che “ in realtà la quietanza non prova la regolarità nel
merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere (anche: nds) nel caso di specie”
(Collegio di garanzia, decisione n. 60/2021).