Scuole chiuse in Abruzzo, il consiglio di Stato solleva dubbi sulla legittimità dell’ordinanza

Scuole chiuse nell’Abruzzo a due colori, ma arancione per il Governo. Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità dell’ordinanza regionale, e in particolare sulla mancanza di indicazioni relative alla scadenza e ai dati scientifici.
Lo ha deciso con un decreto il Consiglio di Stato che ha però bacchettato la Regione ordinando di inserire tali indicazioni prima dell’udienza davanti al Tar dell’Aquila del 24 marzo prossimo, in cui sarà adottata una decisione. Il Consiglio di Stato, si legge in una nota dell’Ansa, si è espresso in seguito al ricorso presentato da una famiglia di Vasto, Comune in zona arancione, che ha agito per tutelare i diritti del figlio minorenne contro la didattica a distanza nelle scuole elementari, medie e superiori, imposta contestualmente alla chiusura decisa in seguito all’aumento di contagi che ha portato a decretare zone rosse nelle province di Chieti e Pescara.
I giudici non si sono pronunciati nel merito non concedendo la sospensiva “perché il provvedimento cautelare in questa fase non è di competenza del Consiglio di Stato”: ma hanno rinviato la decisione nel merito all’udienza fissata per il 24 marzo. Al Consiglio di Stato si sono rivolti i legali della famiglia vastese, dopo che il Tar nei giorni scorsi aveva respinto la sospensiva in riferimento allo stesso ricorso presentato dai genitori, che si sono costituiti contro la decisione del Presidente Marsilio, nei confronti della quale si sono registrate molte polemiche, soprattutto da parte delle famiglie esposte a disagi per assistere i figli a casa.
Il massimo organo giurisdizionale della giustizia amministrativa ha censurato la Regione ordinando di indicare, entro il 20 marzo, una data di scadenza sulla chiusura delle scuole abruzzesi. Il Consiglio di Stato ordina, inoltre, al presidente della Regione, di depositare presso il Tar tutta la documentazione relativa agli esiti del monitoraggio effettuato, allegando i dati scientifici, in modo che il Tribunale amministrativo possa effettuare il giudizio di ragionevolezza del provvedimento regionale.