Rapina di Halloween, in tre ricevono il Daspo urbano

SAN BENEDETTO – Il Questore di Ascoli Piceno Giuseppe Simonelli, su segnalazione della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto, ha emesso 3 nuovi provvedimenti di DASPO Urbano nei confronti dei tre giovani arrestati qualche giorno perché ritenuti i presunti responsabili di una rapina avvenuta fuori da una sala scommesse in zona stazione.

I provvedimenti, si riferiscono a fatti avvenuti la notte di Halloween, 31 ottobre, quando i tre avevano minacciato un altro ragazzo, per un presunto debito, e gli avevano strappato dal collo la catena d’oro. La vittima era riuscita però a recuperarla, rimediando però un pugno alla tempia e finendo al pronto soccorso. La baby gang gli avrebbe poi sfilato dalla tasca il cellulare dal valore di oltre mille euro e anche un pacchetto di sigarette.

Per i tre giovani, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il “Daspo Urbano” per 6 anni complessivi. Per tutto il periodo non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di San Benedetto del Tronto dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
La violazione al Dacur è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Come noto, Il Daspo Urbano (D.A.C.Ur.) è stato introdotto dall’art. 13-bis commi 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con mod. in L. 18 aprile 2017 n. 48, modificato dall’art. 11 del D. L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020 n.173, ed è una misura di prevenzione: “Nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. “1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.